Art. 4
LEGGE 29 novembre 1990, n. 380
In vigore dal 2 gen 1991
1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e gestione del sistema idroviario padano-veneto alla società "Idrovie S.p.a." o ad altra società a prevalente capitale pubblico.
2. Le regioni di cui all' possono sottoscrivere quote di capitale o acquistare azioni della società concessionaria fino al 50 per cento del capitale sociale.
3. La concessione è accordata con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della marina mercantile e dell'ambiente. Con lo stesso decreto viene approvata altresì, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione ed il relativo piano finanziario.
4. La concessione è accordata per un periodo non superiore a sessanta anni.
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