Art. 28
LEGGE 7 agosto 1990, n. 232
In vigore dal 12 ago 1990
(Salvaguardia degli effetti del decreto-legge
1 giugno 1990, n. 127)
1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127 ove non convertito in legge.
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