Art. 29

LEGGE 7 agosto 1990, n. 232

In vigore dal 12 ago 1990
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 232 (Art. 29 Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per) — Testo vigente | Portale Normativo