Art. 22

LEGGE 7 agosto 1990, n. 232

In vigore dal 18 ago 1999
Attribuzione del IX livello retributivo 1. A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate: a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000; b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000; c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000. 2. All' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All' del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" è sostituito dal seguente: "IX". (2)(3)
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 232 (Art. 22 Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per) — Testo vigente | Portale Normativo