Art. 19

LEGGE 7 agosto 1990, n. 232

In vigore dal 12 ago 1990
Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 si applica anche al personale cessato dal servizio nel periodo tra il 25 giugno 1982 e il 21 dicembre 1987 compreso ed al coniuge superstite con diritto a pensione di reversibilità. Nota all': - Il testo dell'art. 6-bis comma 5, con decreto legge n. 387/1987, è il seguente: "Art. 6-bis. - 5. Al personale della polizia di Stato nonchè a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73".
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