Art. 3

In vigore dal 13 lug 1990
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addì 23 giugno 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179#art-3

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