Art. 2

In vigore dal 13 lug 1990
1. Piena ed intera esecuzione è data dall'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto dispoto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo