Art. 1

In vigore dal 13 lug 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;179#art-1

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