Art. 14
LEGGE 2 maggio 1990, n. 102
In vigore dal 5 giu 1991
(Contratti di formazione e lavoro e istituto di ricerca)
1. I contratti di formazione e lavoro stipulati per attività da compiersi nei territori di cui alla presente legge in forza dell' della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell'anno 1989, purchè stipulati successivamente alle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987, sono prorogati per un periodo massimo di tre anni. Alle relative occorrenze provvede la regione Lombardia nell'ambito del piano di cui all'.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all', comma 1, lettera d), la regione Lombardia può procedere all'istituzione di un istituto di ricerca per l'ecologia e l'economia applicate alle aree alpine. Le spese di impianto sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1.
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