Art. 18
LEGGE 2 maggio 1990, n. 102
In vigore dal 5 mag 1990
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1989-1992 si provvede quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e quanto a lire 265 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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