Art. 18

LEGGE 2 maggio 1990, n. 102

In vigore dal 5 mag 1990
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel periodo 1989-1992 si provvede quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e quanto a lire 265 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo