Art. 4

LEGGE 2 maggio 1990, n. 102

In vigore dal 5 mag 1990
(Rischio idrogeologico) 1. Gli stralci dello schema di cui all' sono predisposti sulla base dell'accertamento delle condizioni di rischio idrogeologico presenti nei territori interessati, opportunamente documentato in elaborati predisposti a corredo degli stralci stessi. 2. I medesimi stralci definiscono aree da sottoporre a vincolo di inedificabilità, anche transitoria, delle aree a rischio, con automatica variante degli strumenti urbanistici comunali.
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LEGGE 2 maggio 1990, n. 102 (Art. 4 Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987.) — Testo vigente | Portale Normativo