Art. 5
In vigore dal 3 mag 1990
1. La somma prevista dall', comma terzo, dell'accordo di cui all', fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362, verrà versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Società italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sarà stipulata un'apposita convenzione.
2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la verifica dell'attività che la Società concessionaria svolgerà in applicazione dell'accordo di collaborazione di cui all' della presente legge.
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