Art. 1
In vigore dal 3 mag 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-04-09;99#art-1