Art. 2

In vigore dal 3 mag 1990
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dallo scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;99#art-2

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