Art. 6
In vigore dal 15 mar 1990
1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo: "Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila".
Nota all':
La legge n. 968/1977 concerne: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e della caccia". Il testo vigente del relativo art. 22, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 22 (Esami). - Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia;
c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.
L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa. Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila.
Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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