Art. 2

In vigore dal 15 mar 1990
1. Il sesto comma dell' della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti: "Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma".
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urn:nir:stato:legge:1990-02-21;36#art-2

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