Art. 1
In vigore dal 15 mar 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il terzo comma dell' della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
"Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da salà, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all' escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona".
2. All'ultimo comma dell' della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 marzo 1990 si procederà alla pubblicazione del testo aggiornato della predetta legge n. 110/1975, ivi comprese le modifiche introdotte dalla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-02-21;36#art-1