Art. 1

In vigore dal 23 gen 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.
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