Art. 1
1 / 3In vigore dal 23 gen 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;444#art-1