Art. 2

In vigore dal 23 gen 1990
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;444#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988. — Testo vigente | Portale Normativo