Art. 2
In vigore dal 23 gen 1990
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-12-30;444#art-2