Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE
In vigore dal 6 set 1989
DEFINIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine Sri Lanka designa la Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka;
(b) il termine Italia designa la Repubblica italiana;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, lo Sri Lanka o l'Italia e, se utilizzate in senso geografico, il territorio nel quale è in vigore la legislazione fiscale dello Stato in questione; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona guiridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
i le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii le persone guiridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorità competente" designa;
i per quanto concerne lo Sri Lanka: il "Commissioner General of Inland Revenue"
ii per quanto concerne l'Italia; Il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-3