Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 6 set 1989
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEMOCRATICA DI SRI LANKA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Democratica di Sri Lanka, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-1