Convenzione

Art. 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

In vigore dal 6 set 1989
NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente nel quale detto esercizio viene svolto; ma l'imposta così applicata non può eccedere il 50 per cento dell'imposta diversamente applicata in base alla legislazione interna in detto Stato. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi natura da parte di imprese, impegnate nell'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 4. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;314#art-c-8

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