Art. 4

In vigore dal 18 set 1988
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 78 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 34 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede quanto a lire 78 miliardi per l'anno 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del protocollo di cooperazione con Malta (180 miliardi nel quinquennio 1986-90)" e, quanto a lire 34 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1988-08-23;384#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo