Art. 3
In vigore dal 18 set 1988
1. La spesa di lire 180 miliardi complessivi prevista dall'articolo I del protocollo è ripartita, in ragione di lire 78 miliardi per l'anno 1987 e di lire 34 miliardi annui dall'anno 1988 al 1990, come segue:
a) fornitura di beni per un importo di lire 39 miliardi per l'anno 1987 e di lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990;
b) contributi a fondo perduto per un importo di lire 22 miliardi per l'anno 1987 e di lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;
c) crediti finanziari per un importo di lire 17 miliardi per l'anno 1987 e di lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA, rimborsabili in diciotto anni, di cui 5 di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento.
2. Il Mediocredito centrale provvede alla gestione della somma di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per complessivi 90 miliardi di lire in base ad apposita convenzione da stipularsi fra detto Istituto ed il Ministero del tesoro.
3. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario confluiscono di diritto sulla dotazione degli esercizi successivi.
Storico versioni
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