Art. 1
In vigore dal 18 set 1988
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-08-23;384#art-1