Protocollo

Art. 6

In vigore dal 12 ago 1988
1. Le immunità accordate dal presente protocollo sono concesse esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non per il vantaggio personale dei beneficiari. 2. Le attività ufficiali della Fondazione ai sensi del presente protocollo sono le attività non lucrative necessarie al raggiungimento dei fini e degli obiettivi previsti dall'accordo, nonché le attività con le quali essa assicura il suo funzionamento amministrativo. 3. Il Comitato esecutivo della Fondazione ha non solo il diritto, ma anche il dovere di togliere l'immunità se questa ostacola l'azione della giustizia e se può essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-6

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