Protocollo

Art. 3

In vigore dal 12 ago 1988
I beni e gli averi della Fondazione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria come requisizione, confisca o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti dall', lettere a), b) e d) o nel caso in cui ciò sia temporaneamnete necessario per prevenire ed eventualmente indagare su incidenti nei quali siano coinvolti veicoli appartenenti alla Fondazione o usati a nome suo.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-3

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