Protocollo

Art. 10

In vigore dal 12 ago 1988
1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato firmatario può dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, nonché in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-10

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