Art. 10
Protocollo

Art. 10

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In vigore dal 12 ago 1988
1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari. 2. Ogni Stato firmatario può dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, nonché in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;336#art-p-10