Accordo
Art. 22
Disposizioni finanziarie ed impegni dei membri
In vigore dal 5 ago 1988
Disposizioni finanziarie ed impegni dei membri
1. Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta stabilizzatrice.
2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e della conservazione della scorta stabilizzatrice costituita in conformità dell', vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato dall'. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio può nondimeno sollecitarne il pagamento.
3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell' sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all' possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.
4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.
5. L'impegno di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri rimane entro i limiti dei suoi obblighi relativi ai contributi al bilacio amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice, secondo i termini del presente accordo. Le disposizioni del presente accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, ed in particolare il paragrafo 2 dell', dovranno essere resi noti a terzi che intraprendono rapporti con il Consiglio.
6. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il comitato esecutivo o presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-07-19;313#art-a-22