Accordo

Art. 19

Quorum per le decisioni del Consiglio e del comitato esecutivo

In vigore dal 5 ago 1988
Quorum per le decisioni del Consiglio e del comitato esecutivo 1. Il quorum richiesto per le riunioni di apertura del Consiglio è raggiunto con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purchè i membri di ciascuna categoria così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri, appartenenti alla categoria. 2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, nè l'indomani, esso si ritiene raggiunto, a decorrere dal terzo giorno e per il resto della sessione, con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purchè i membri di ciascuna categoria così presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti alla categoria. 3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1, è quello prescritto al paragrafo 2. 4. Ogni membro rappresentato in conformità dell', paragrafo 2, viene considerato presente. 5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del comitato esecutivo.
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Quorum per le decisioni del Consiglio e del comitato esecutivo (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo