Art. 6

LEGGE 6 marzo 1987, n. 74

In vigore dal 12 mar 1987
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del numero 2: "Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato: ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore; ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo