Art. 6
LEGGE 6 marzo 1987, n. 74
In vigore dal 12 mar 1987
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b) del numero 2:
"Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto".
Storico versioni
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