Art. 1
LEGGE 6 marzo 1987, n. 74
In vigore dal 12 mar 1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. All'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la lettera b) del numero 1 è sostituita dalla seguente:
"b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione".
AVVERTENZA:
Le note saranno apposte in calce al testo aggiornato della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che sarà pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del giorno 20 marzo 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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