Art. 4
LEGGE 6 marzo 1987, n. 74
In vigore dal 12 mar 1987
1. All'articolo 3, numero 2, lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, le parole: "anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due anni prima del 18 dicembre 1970".
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