Art. 4

In vigore dal 31 dic 1986
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-12-22;914#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984. — Testo vigente | Portale Normativo