Art. 2

In vigore dal 31 dic 1986
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;914#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984. — Testo vigente | Portale Normativo