Art. 1

In vigore dal 31 dic 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-12-22;914#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo