1. Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 694, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni".
NOTE
Nota all':
il primo comma dell'art. 25 (Esenzioni e riduzioni) del D.P.R. n. 643/1972 (istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) come modificato prima dall' del D.P.R. n. 688/1974 e poi dall' della legge n. 694/1975, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente:
"Sono esenti dall'imposta di cui all' gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame.
L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa;
e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1986-12-17;880#art-2
In sintesi
La disposizione modifica la disciplina delle esenzioni per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). In particolare, stabilisce che sono totalmente esenti da tale imposta gli incrementi di valore relativi agli immobili che vengono trasferiti a causa di morte. Per poter usufruire di questa esenzione, è necessario che il valore complessivo di tali immobili, calcolato ai fini dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto, non sia superiore a 120 milioni di lire.
Perché esiste questa norma
La norma introduce un'agevolazione fiscale per alleggerire il carico tributario sulle successioni ereditarie di valore modesto o medio-basso. Lo scopo è esentare dall'imposta sull'incremento di valore gli immobili ereditati quando il valore globale dell'asse ereditario netto non supera una determinata soglia economica.
A chi si applica
Si applica agli eredi e ai beneficiari che acquisiscono beni immobili a seguito del decesso del proprietario, purché l'intero valore imponibile degli immobili ereditati rispetti il limite di valore fissato dalla legge.
Esempio pratico
In seguito alla scomparsa di un familiare, gli eredi ricevono in successione un appartamento e un garage il cui valore complessivo ai fini dell'asse ereditario netto ammonta a 90 milioni di lire. Poiché la cifra totale non supera il tetto massimo previsto di 120 milioni di lire, l'incremento di valore maturato da questi immobili è interamente esente dall'imposta.
Cosa è cambiato
È stata sostituita la lettera e) del primo comma dell'articolo 25 del D.P.R. n. 643/1972, aggiornando la condizione per l'esenzione dell'imposta sugli incrementi di valore degli immobili ereditati, fissando la soglia massima di valore complessivo a 120 milioni di lire.
Domande frequenti
Qual è il limite di valore massimo per ottenere l'esenzione sugli immobili ereditati?Il valore complessivo degli immobili trasferiti a causa di morte non deve essere superiore a 120 milioni di lire, calcolato agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.
L'esenzione si applica anche ai trasferimenti a titolo oneroso o tra vivi?La specifica lettera e) modificata dall'articolo si riferisce esclusivamente agli immobili trasferiti per causa di morte, escludendo quindi le compravendite ordinarie tra vivi.
Cosa accade se il valore complessivo degli immobili trasferiti per causa di morte supera i 120 milioni di lire?In base al testo, se la soglia di 120 milioni di lire viene superata, non sussiste il requisito previsto per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sugli incrementi di valore per questa specifica categoria.