Art. 2 · LEGGE 17 dicembre 1986, n. 880

Art. 2

LEGGE 17 dicembre 1986, n. 880

In vigore dal 23 dic 1986
1. Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dall' della legge 22 dicembre 1975, n. 694, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni". NOTE Nota all': il primo comma dell'art. 25 (Esenzioni e riduzioni) del D.P.R. n. 643/1972 (istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) come modificato prima dall' del D.P.R. n. 688/1974 e poi dall' della legge n. 694/1975, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente: "Sono esenti dall'imposta di cui all' gli incrementi di valore: a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica; b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a); c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro; d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. È diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa; e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni.".
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