Art. 7

LEGGE 17 dicembre 1986, n. 880

In vigore dal 23 dic 1986
1. Nel primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola "imprese" è aggiunta l'espressione "o di attività professionale". Nota all': Il testo del primo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dalla presente legge, è il seguente: "I debiti inerenti all'esercizio di imprese o di attività professionale, ove non risultino nei modi indicati dall'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non è obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore". L'art. 13 cui si fa riferimento concerne i debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito.
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