Art. 13
Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto
In vigore dal 15 dic 1986
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-12;861#art-13