Art. 9
Indulto per le pene accessorie
In vigore dal 15 dic 1986
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
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Prourn:nir:stato:legge:1986-12-12;861#art-9