Art. 13 · Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

Art. 13

13 / 14

Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto

In vigore dal 15 dic 1986
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1986-12-12;861#art-13