Art. 19
LEGGE 5 dicembre 1986, n. 856
In vigore dal 28 dic 1986
1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, di cui all' della legge 20 dicembre 1974, n. 684, è ridotta nella misura dell'1 per mille ed è utilizzata per la vigilanza ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale nell'interesse delle società di navigazione, nonchè per il funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'articolo 14 della presente legge, per gli accertamenti tecnici della Commissione interministeriale di cui al comma 4 del precedente e per il funzionamento della Commissione di cui all' della presente legge.
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