Art. 15

LEGGE 5 dicembre 1986, n. 856

In vigore dal 6 mag 1989
1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole minori sarde e con la Corsica, gestiti dalla società Tirrenia di navigazione, sarà affidato con le modalità previste dalla legge 19 maggio 1975, n. 169, in quanto applicabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita società di navigazione a carattere regionale, con sede in Cagliari, al cui capitale la società Tirrenia di navigazione partecipa in misura non inferiore al 51 per cento PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GIUGNO 1989, N.234 2. La società di navigazione regionale di cui al comma 1 rileverà dalla società Tirrenia di navigazione il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonchè il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della società Tirrenia fino alla data di assunzione da parte della società di navigazione regionale.
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