Art. 17

LEGGE 5 dicembre 1986, n. 856

In vigore dal 1 gen 2000
1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione, può autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi già indicati per le navi da crociera, può essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati nonchè ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica . 2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista dall'articolo 321 del codice della navigazione. 3. Non si applicano le disposizioni di cui all' della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. 3-bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
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