Art. 8
LEGGE 1 dicembre 1986, n. 870
In vigore dal 31 dic 1986
1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente non abbiamo conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione.
2. Può partecipare ai concorsi di cui al citato del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall', primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
Nota all', comma 1:
Il testo dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:
". - Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti".
Note all', comma 2:
- Il testo dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 è riportato nella nota precedente.
- Il testo dell', primo comma, della legge n. 625/1978 è il seguente:
"Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche delle singole carriere di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, gli impiegati di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che siano in possesso, alla data del 1 gennaio 1978, rispettivamente:
a) per la nomina a impiegato direttivo tecnico, della laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale ovvero, qualora si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto, del diploma di laurea in architettura, Fisica, chimica o matematica;
b) per la nomina a impiegato direttivo amministrativo, della laurea in legge, in scienze politiche o in economia e commercio, oppure di altro diploma di laurea, purchè, in questo ultimo caso, si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto;
c) per la nomina a impiegato di concetto, del diploma di scuola media di 2° grado ed equipollenti;
d) per la nomina a impiegato esecutivo, della licenza di scuola media di 1° grado".
Storico versioni
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