Art. 5

LEGGE 1 dicembre 1986, n. 870

In vigore dal 31 dic 1986
1. Le domande di cui al secondo comma dell' e al quarto comma dell' della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilità della domanda. 2. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse. 3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
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