Art. 9
LEGGE 1 dicembre 1986, n. 870
In vigore dal 31 dic 1986
1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente , lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso, non possono essere, assunti in servizio con data anteriore al 1 gennaio 1987.
3. Il quinto comma dell' della legge 1 febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della ex carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è integrato dal seguente punto: "d) diploma di maturità classica".
Nota all', comma 1:
Il testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente:
"Art. 27. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione".
Nota all', comma 3:
Il testo dell', quinto comma, della legge n. 26/1960 (Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), come modiFicato dalla presente legge, è il seguente:
"Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisica-matematica);
b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'Istituto tecnico (sezione ragioneria) o tipo scolastico (sezione fisica-matematica);
c) diploma di maturità artistica conseguito presso i licei artistici o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;
d) diploma di maturità classica".
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